Legge 31 dicembre 1996, n. 675 - Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
(Divieto di comunicazione e diffusione)
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Comunicazione e diffusione dei dati
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registrazione dei dati o, qualora sia prevista la loro comunicazione, non oltre la prima comunicazione.
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(Requisiti per la comunicazione e la diffusione dei dati)
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2. La comunicazione e la diffusione a soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, dei dati trattati sono ammesse quando siano previste da
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1. Sono vietate la comunicazione e la diffusione di dati personali per finalità diverse da quelle indicate nella notificazione di cui all'articolo 7.
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2. Alla comunicazione e alla diffusione dei dati personali da parte di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, si applicano le
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3. La comunicazione e la diffusione dei dati personali da parte di soggetti pubblici a privati o a enti pubblici economici sono ammesse solo se
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legge, sempreché i dati non siano destinati ad una comunicazione sistematica o alla diffusione.
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comunicazione dei dati ottenuti oltre i limiti fissati con l'autorizzazione.
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1. Non si considera comunicazione la conoscenza dei dati personali da parte delle persone incaricate per iscritto di compiere le operazioni del
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2. Sono altresì vietate la comunicazione e la diffusione di dati personali dei quali sia stata ordinata la cancellazione, ovvero quando sia decorso
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i dati sono raccolti; c) conservati per fini esclusivamente personali e non destinati ad una comunicazione sistematica o alla diffusione.
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ivi indicate, previa comunicazione al Garante.
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luogo ove risiede il titolare, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento o dalla data del rigetto tacito. L
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trattamento sia iniziato prima di tale data. Resta salva l'applicazione delle disposizioni relative alla comunicazione e alla diffusione dei dati previste dalla
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consiste nella comunicazione o diffusione, con la reclusione da tre mesi a due anni.
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4. La comunicazione e la diffusione dei dati sono comunque permesse: a) qualora siano necessarie per finalità di ricerca scientifica o di statistica
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1. La comunicazione e la diffusione dei dati personali da parte di privati e di enti pubblici economici sono ammesse: a) con il consenso espresso
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che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la comunicazione in forma intellegibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché della
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, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati; c) per «dato personale», qualunque informazione relativa a persona
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lettera a) del primo comma dell'articolo 5 la conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardano, la loro comunicazione in forma intellegibile e